Art. 13.
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono muniti della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
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di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono iscritti all'albo professionale a condizione che esercitino professionalmente e continuativamente l'attività di agenti di spettacolo da almeno due anni.